|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Notizie Cittadine da Brundisium.net |
|
|
|
|
|
Decreto flussi stagionali 2012 |
|
Immigrazione
|
|
Dal 21 marzo 2012 è possibile compilare le domande relative al decreto flussi stagionali 2012. L'inoltro telematico delle domande sarà possibile dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012 sino alle ore 24 del 31 dicembre 2012. Sui siti internet del ministero dell'interno (www.interno.it) e del ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il ‘tetto’ di 35.000 unità, da ripartire tra regioni e province autonome con successivo provvedimento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.
L'articolo 2 del DPCM 13.03.2012 prevede inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di origine, ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286.
FONTE: Ministero dell'Interno
|
|
|
Abolito il modello Q, addio al contratto di soggiorno |
|
Immigrazione
|
|
Ecco la semplificazione, in sostituzione c'è il modello Lav - Dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che intendono assumere
lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornante in Italia non
dovranno più compilare il "modello Q", più comunemente chiamato "contratto di soggiorno".
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4773
del 28 novembre 2011 ha di fatto eliminato la comunicazione obbligatoria
che il datore di lavoro doveva effettuare in caso di instaurazione,
variazione e cessazione di un rapporto di lavoro che coinvolgeva
cittadini extracomunitari.
In sostituzione è stato introdotto già da tempo il "Modello unificato
Lav", che deve essere inviato entro 24 ore dall'assunzione.
La circolare inoltre definisce che la semplificazione deve essere
adottata anche ai rapporti "speciali" per i quali sono previsti periodi
diversi per la comunicazione. Si tratta infatti di rapporti che
riguardano la Pubblica Amministrazione (entro il 20 del mese
successivo), rapporti che si svolgono sulle navi (entro il 20 del mese
successivo) o ad esempio quando un'azienda subisce una radicale modifica
(comunicare entro 5 giorni).
Infine è importante ricordare che l'abolizione del "modello Q" riguarda anche i collaboratori domestici, colf e badanti, che lavorano in Italia.
Link: circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4773
del 28 novembre 2011
FONTE: Immigrazione.biz
|
|
|
Ticket sanitari: le novità dopo l'approvazione delle nuove norme in Consiglio |
|
CAAF
|
In relazione alle informazioni diffuse dagli organi di informazione
dopo l’ approvazione del disegno di legge regionale di abrogazione dei
commi 1 e 2 dell'art. 13 della legge regionale n.19/2011, avvenuta ieri
in Consiglio Regionale, l’assessorato alle Politiche della Salute
precisa e chiarisce quanto segue:
Con l'entrata in vigore della
legge, appena sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, il diritto all’esenzione ticket per visite ed esami
specialistici sarà comunque mantenuto dalle seguenti categorie di
cittadini:
Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque
anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non
superiore a 36.151,98 euro (codice esenzione E01);
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro,
incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione
di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E02);
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (Codice E03);
Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e
loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a
11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46
euro per ogni figlio a carico (Codice E04).
Perdono, invece, il diritto all'esenzione ticket per visite ed esami
specialistici esclusivamente le seguenti categorie di assistiti:
Lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti ad
un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31
euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in
ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E97);
Lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro
familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05
euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per
ogni figlio a carico (Codice E98);
Inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro,
incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione
di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E99).
La modifica approvata dal Consiglio Regionale di Puglia si è resa
necessaria dopo il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri alla Corte Costituzione alla previgente normativa regionale ed
in relazione al Piano di Rientro, anche al fine di allineare il regime
delle esenzioni ticket per visite ed esami specialistici al quadro
normativo nazionale. Nulla è mutato, invece, rispetto alle altre
esenzioni riconosciute ai cittadini per invalidità e patologia, a tutela
della maternità e per altre particolari condizioni.
Sul sito del Portale Regionale della Salute (www.sanita.puglia.it)
sarà pubblicato – dopo l’entrata in vigore della nuova norma – l’elenco
aggiornato di tutte le esenzioni previste.
|
|
|
Decreto flussi stagionali 2011 |
|
Immigrazione
|
|
Ha preso il via il 22 marzo alle 8 la procedura on line per la
presentazione delle domande di nulla osta per lavoro subordinato
stagionale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale -
serie generale - n. 65 del 21 marzo 2011, che consente l'ingresso in
Italia di lavoratori extracomunitari stagionali entro la quota di 60.000
unità.
Il
‘tetto’ di 60.000 unità, da ripartire tra regioni e province autonome
con successivo provvedimento del ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, riguarda:
- lavoratori subordinati stagionali non
comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex
Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia,
India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, Gambia, Niger e
Nigeria;
- lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei
seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi
di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto;
- lavoratori non comunitari, cittadini dei
Paesi precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare
lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i
quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale
per lavoro subordinato stagionale.
|
|
|
Flussi non Stagionali 2011 - I dati della Provincia di Brindisi |
|
Immigrazione
|
|
Il ministero ha diramato i dati delle domande presentate nella Provincia di Brindisi
|
|
|
Permesso di soggiorno. Solo copia pagine del passaporto riportanti dati anagrafici |
|
Immigrazione
|
|
Con la circolare n. 49 del 9 febbraio 2011, le Poste italiane a seguito
di indicazioni da parte del Ministero dell’Interno, ha reso noto che a
partire dal 15 febbraio 2011, nella fase di accettazione delle istanze
di rilascio/rinnovo permessi/carte di soggiorno, non dovrà più essere
presente la fotocopia di tutto il passaporto comprensivo delle pagine
bianche, bensì, dovrà invece essere presente la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici dello straniero, quindi, non è più necessario allegare nel kit tutte le pagine bianche.
Vedi la circolare delle Poste italiane
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Visualizza le informazioni del sito con gli RSS
|
|
“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” Dante Alighieri |
|